Statuto dell’associazione “PIWI International”

Stato: gennaio 2024

Preambolo

PIWI International è sinonimo di un nuovo sviluppo in agricoltura. L’associazione è un’organizzazione di persone fisiche e giuridiche e di istituzioni che si occupa di promuovere la ricerca, l’allevamento, la selezione, la propagazione, la coltivazione e la commercializzazione di specie e varietà resistenti, principalmente in viticoltura. In futuro potrebbe includere anche altri prodotti agricoli (resistenti).

I suoi membri possono contare su una rappresentanza dinamica degli interessi e su un’organizzazione internazionale che opera a livello mondiale in modo tecnico, informativo, orientato al futuro e alla promozione della qualità e che offre ampie opportunità di scambio e coinvolgimento.

Per motivi di leggibilità, nel testo che segue viene utilizzata solo la forma maschile. Tuttavia, PIWI International si oppone a qualsiasi forma di discriminazione e sostiene le donne e le persone non binarie ovunque sia possibile.

§ 1 Nome e sede legale

(1) Il nome dell’Associazione è „PIWI International“ (di seguito „Associazione“).

(2) La sede legale dell’Associazione è Wädenswil/Svizzera.

§ 2 Scopo

La sostenibilità in agricoltura, soprattutto in viticoltura, è una sfida importante. La coltivazione di specie e varietà PIWI e la promozione di prodotti e vini PIWI contribuiscono alla sostenibilità e alla protezione del clima.

(1) L’Associazione ha lo scopo di promuovere le conoscenze scientifiche e pratiche nel campo dell’agricoltura PIWI e lo scambio di tali conoscenze a livello nazionale e internazionale. Insieme ai suoi gruppi nazionali, l’Associazione mira a promuovere la coltivazione e la diffusione delle varietà PIWI e dei prodotti da esse derivati, a condurre ricerche e a documentarne i risultati.

(2) L’Associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi di beneficenza; è disinteressata e agisce sotto la propria responsabilità e non persegue alcun obiettivo commerciale.

(3) In particolare, sostiene tutte le attività di ricerca, diffusione e promozione delle varietà PIWI.

(4) Questo scopo è raggiunto da:

a) orientamento strategico di tutte le agende dell’associazione
b) supporto nel coordinamento e nella promozione delle attività dei gruppi nazionali.
c) cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni scientifiche, associazioni professionali, allevatori e coltivatori
d) trasferimento di conoscenze attraverso escursioni specializzate, viaggi di studio, conferenze, workshop e seminari
e) condivisione di informazioni attraverso i social media, il nostro sito web e le newsletter
f) organizzazione di un concorso enologico internazionale PIWI annuale e di altri concorsi nel settore agroalimentare
g) presentazioni e degustazioni di prodotti PIWI come parte del trasferimento di conoscenze
h) creazione di una rete di lobby
i) promozione di una coltivazione sostenibile
j) fornitura di un’infrastruttura digitale (database, amministrazione dei membri)
k) utilizzo dei marchi e dei loghi dell’associazione a scopo di differenziazione nella presentazione e nell’etichettatura dei prodotti PIWI dei membri un legame inscindibile tra l’uso dei marchi e dei loghi e la realizzazione degli obiettivi dell’associazione.

§ 3 Fondi dell’Associazione/Finanziamento

(1) I fondi dell’Associazione possono essere utilizzati solo per scopi statutari. Nessuna persona può essere favorita con spese non conformi allo scopo o con compensi sproporzionati.

(2) L’Associazione riceve i fondi per l’adempimento dei suoi compiti statutari attraverso quote associative, donazioni e altri contributi o sovvenzioni.

(3) L’importo delle quote associative dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio esecutivo. Le modifiche all’importo delle quote associative entrano in vigore solo nell’anno successivo alla decisione.

(4) I gruppi nazionali versano all’Associazione la quota di adesione dei loro membri. L’importo della quota associativa dei gruppi nazionali (che comprende anche la quota associativa per l’Associazione internazionale) viene deciso dagli organi dei gruppi nazionali.

(5) L’esercizio finanziario è l’anno solare.

§ 4 Appartenenza

(1) L’adesione all’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che desiderano promuovere gli obiettivi e le finalità dell’Associazione.

(2) L’Associazione è composta da:

Membri attivi: Persone fisiche e giuridiche iscritte all’associazione e che rispettano lo statuto e il regolamento interno. I membri attivi appartengono all’associazione attraverso i gruppi nazionali.

L’appartenenza al gruppo nazionale corrispondente è determinata dal luogo di residenza o domicilio legale del socio. Se non esiste un gruppo nazionale nel luogo di residenza o domicilio legale del socio, quest’ultimo è un membro diretto dell’associazione.

I soci attivi partecipano alle attività dell’associazione direttamente o tramite il gruppo nazionale sulla base del presente statuto e del regolamento interno. Devono pagare puntualmente la quota di iscrizione o la quota di associazione. Possono essere eletti a tutte le cariche dell’Associazione.

I membri attivi possono anche versare un contributo annuale volontario per sostenere le attività dell’associazione o del loro gruppo nazionale. In questo caso, ricevono lo status aggiuntivo di „sostenitore“.

Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche senza diritto di voto che sostengono finanziariamente l’associazione con una donazione. Può trattarsi di un contributo generale (annuale) o specifico (legato a un progetto).

Membri onorari: persone che hanno reso servizi eccellenti al sistema PIWI e che vengono nominate dall’Assemblea dei delegati su richiesta del Consiglio esecutivo o di un gruppo nazionale. I membri onorari hanno il diritto di partecipare all’Assemblea dei delegati a titolo consultivo e non pagano la quota associativa. Sono membri dell’associazione, ma possono anche partecipare alle attività del rispettivo gruppo nazionale.

(3) L’Associazione rappresenta la diversità dei gruppi nazionali e dei membri come un’unica entità.

(4) Il gruppo nazionale è responsabile dell’amministrazione finanziaria e organizzativa dei membri, in particolare del pagamento dei contributi.

§ 5 Diritti e doveri dei soci

(1) I membri dell’Associazione si impegnano a rispettare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno, a promuovere operativamente lo scopo dell’Associazione e a prevenire danni all’Associazione e ai suoi membri.

(2) L’adesione termina con le dimissioni, l’espulsione dall’associazione o dal gruppo nazionale, il decesso nel caso di persone fisiche o la scadenza della persona giuridica. Le dimissioni devono essere comunicate all’Associazione per iscritto, tramite e-mail o lettera, senza indugio da parte del gruppo nazionale.

(3) In caso di gravi violazioni o di mancato rispetto delle disposizioni dello Statuto o del Regolamento interno da parte di un membro, l’Associazione informa dettagliatamente il gruppo nazionale responsabile. Questo gruppo è invitato a prendere tutte le misure necessarie in conformità con i propri statuti e a riferire all’Associazione.

(4) Con la cessazione dell’affiliazione decadono tutti i diritti derivanti dall’appartenenza all’Associazione, in particolare l’utilizzo dei loghi e dei marchi dell’Associazione. La cessazione dell’affiliazione non pregiudica gli obblighi esistenti, in particolare l’obbligo di pagare le quote associative arretrate. Non sussiste alcun diritto al rimborso delle quote associative, né alcun diritto al patrimonio dell’Associazione.

§ 6 Gruppi nazionali

(1) In ogni Paese può essere istituito un gruppo nazionale giuridicamente indipendente. È composto da almeno 5 membri e costituisce la rappresentanza nazionale dell’associazione.

Il suo compito è quello di garantire la realizzazione degli obiettivi e l’attuazione delle risoluzioni degli organi dell’associazione nella rispettiva area. Sostiene inoltre la presenza dell’organizzazione e le attività comuni.

(2) Gli statuti del gruppo nazionale devono contenere i „Requisiti per gli statuti dei gruppi nazionali“ approvati dall’Assemblea dei delegati dell’Associazione. Un gruppo nazionale i cui statuti non siano conformi a questi requisiti dell’Associazione può essere privato del diritto di usare il nome dell’Associazione e del suo status di membro. Il Consiglio direttivo dell’Associazione deciderà in merito a tali violazioni.

(3) I gruppi nazionali inviano i loro delegati all’Assemblea dei delegati dell’Associazione, dove rappresentano gli interessi del gruppo nazionale e dei suoi membri. Questi decidono in particolare su:

  • Il posizionamento, il programma e le decisioni fondamentali, nonché il regolamento sui contributi dell’associazione;
  • La composizione e il lavoro degli organi dell’Associazione.

(4) Ogni gruppo nazionale presenterà ogni anno all’Assemblea dei delegati una relazione scritta sulle proprie attività, sullo stato dei soci e sulle statistiche relative al Paese in cui si trova tale Associazione nazionale PIWI.

§ 7 Organi dell’Associazione

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea dei delegati
  2. il Presidio
  3. il Comitato esecutivo
  4. i revisori dei conti (commercialisti)
  5. il tribunale arbitrale

§ 8 Assemblea dei delegati

(1) L’Assemblea dei delegati è l’organo supremo dell’Associazione.

(2) L’Assemblea dei delegati è composta da un delegato di ciascun gruppo nazionale e dal delegato dei membri diretti dell’Associazione.

(3) I delegati dispongono di un voto per ogni dieci membri attivi del Gruppo nazionale e, se del caso, di un ulteriore voto per le frazioni degli ultimi dieci membri. Tuttavia, ogni Gruppo nazionale dispone di almeno un voto.

(4) L’Assemblea dei delegati ha i seguenti compiti:

a. Elezione dei membri del Consiglio direttivo, dei revisori dei conti e del tribunale arbitrale. Se 1/3 dei membri dell’Assemblea dei delegati lo desidera, si procede a una votazione a scrutinio segreto.
b. Approvazione del rapporto di attività e del rapporto di cassa presentati dal Presidio e audizione preventiva della relazione dei revisori dei conti.
c. Approvazione del bilancio proposto dal Comitato esecutivo per l’anno successivo.
d. Approvazione delle domande.
e. Determinazione delle quote associative.
f. Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione.
g. Modifiche al Regolamento dell’Associazione
h. Modifiche al manuale del marchio in conformità al § 14 del presente Statuto.
i. Scarico del Consiglio di amministrazione su proposta dei revisori dei conti

(5) Nel primo trimestre di ogni anno si terrà un’Assemblea ordinaria dei delegati con tutti i punti all’ordine del giorno standard. Se necessario, possono essere organizzate altre assemblee dei delegati con punti all’ordine del giorno straordinari. Le assemblee dei delegati possono essere organizzate in concomitanza con un simposio e/o un’attività culturale o professionale rilevante per la PIWI. I delegati sono invitati alle riunioni dei delegati con 6 settimane di anticipo per iscritto, indicando l’ordine del giorno. Sono validi gli inviti via e-mail.

(6) Le proposte per l’Assemblea dei delegati devono essere presentate per iscritto all’ufficio almeno 14 giorni prima della riunione. L’Assemblea dei delegati decide a maggioranza semplice all’inizio della riunione se inserire un punto all’ordine del giorno.

(7) Il Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, il suo sostituto, presiede l’Assemblea dei delegati. In loro assenza, l’Assemblea dei delegati debitamente convocata può eleggere un presidente a maggioranza semplice dei presenti.

(8) Le assemblee straordinarie dei delegati sono convocate dalla presidenza se 1/3 dei delegati ne fa richiesta scritta e motivata.

(9) L’Assemblea dei delegati convocata in conformità allo Statuto è autorizzata a deliberare indipendentemente dal numero di voti presenti.

(10) Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei voti presenti.

(11) Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono decisi dai 3/4 dei voti presenti su proposta del Consiglio esecutivo o su proposta congiunta di almeno cinque gruppi nazionali.

§ 9 Presidio

(1) Il Comitato esecutivo è composto da 4 persone:

  • Presidente
  • Vicepresidente
  • Cassiere (Tesoriere)
  • Attuario (Segretario)

Il Presidio fa parte del Comitato esecutivo.

§ 10 Consiglio direttivo

(1) Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea dei delegati ed è composto da otto persone tra i membri dei gruppi nazionali o i membri diretti dell’Associazione. Un massimo di due membri del Consiglio direttivo può appartenere allo stesso gruppo nazionale. Il Consiglio esecutivo si costituisce da solo, ossia distribuisce le funzioni del Presidium. Le persone elette nel Consiglio esecutivo non possono essere contemporaneamente delegate di un gruppo nazionale.

(2) Il Consiglio esecutivo resta in carica per un periodo di tre anni. La rielezione è possibile per un massimo di due volte (per un totale di nove anni). In alcuni casi, l’Assemblea dei delegati può sospendere questa disposizione prima dell’elezione e rieleggere uno o più membri del Consiglio esecutivo. Il Consiglio esecutivo rimane in carica fino all’elezione di un nuovo membro.

(3) Il Consiglio direttivo è responsabile di tutte le questioni dell’Associazione, a meno che non siano state assegnate a un altro organo dell’Associazione dallo Statuto o dal Regolamento interno. Il Consiglio esecutivo può istituire gruppi di lavoro per l’espletamento dei suoi compiti. Il Consiglio direttivo può invitare alle sue riunioni altri membri dell’Associazione senza diritto di voto.

(4) Il Comitato esecutivo può nominare e revocare un Amministratore delegato per le attività di ordinaria amministrazione. L’Amministratore delegato ha il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo a titolo consultivo. I compiti dell’amministratore delegato sono definiti nel regolamento interno.

§ 11 Tribunale arbitrale

(1) Tutte le controversie derivanti dall’applicazione dello Statuto o del Regolamento interno o comunque connesse alla vita dell’Associazione, che dovessero insorgere tra l’Associazione e i soci o un gruppo nazionale o tra i gruppi nazionali, saranno decise da un tribunale arbitrale composto da tre persone nominate dall’Assemblea dei delegati.

(2) Il tribunale arbitrale deciderà a sua discrezione, applicando le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno. La sede del tribunale arbitrale e la lingua utilizzata possono essere stabilite durante la prima riunione in consultazione con le parti interessate. Tuttavia, la sentenza finale deve essere pronunciata nella lingua ufficiale dell’Associazione.

§ 12 Passività

(1) Solo il patrimonio dell’Associazione è responsabile dei debiti dell’Associazione.

§ 13 Revisori dei conti (contabili)

(1) L’Assemblea dei delegati elegge due revisori dei conti per un periodo di 3 anni. Essi possono essere anche non membri dell’Associazione e non possono appartenere alla stessa nazione. Essi controllano i conti annuali e i documenti contabili e presentano una relazione scritta all’Assemblea dei delegati.

§ 14 Loghi, marchi e simboli PIWI

(1) Tutti i marchi denominativi e figurativi, in conformità al Regolamento interno dell’Associazione, sono a disposizione esclusivamente dei membri dell’Associazione, a condizione che il loro utilizzo sia conforme allo scopo definito al § 2.

(2) Il loro uso commerciale o non commerciale e l’apposizione sui prodotti sono descritti nel „Regolamento per l’uso dei loghi PIWI International“. L’uso improprio comporterà le sanzioni elencate nel Regolamento.

§ 15 Lingua dell’Associazione

(1) La lingua di lavoro ufficiale dell’Associazione è l’inglese. Le pubblicazioni e le informazioni dell’Associazione, così come le comunicazioni all’Associazione, devono essere redatte in inglese.

(2) All’inizio di una riunione, ogni organo stabilisce la lingua in cui si terrà la riunione. Tuttavia, il verbale deve essere tradotto nella lingua ufficiale.

(3) Al fine di migliorare la diffusione delle proprie iniziative e di coinvolgere tutti i soci, lo Statuto, il Regolamento interno, il Regolamento delle quote associative, il Manuale del marchio, l’Invito e il Verbale dell’Assemblea dei delegati saranno redatti anche in tedesco, francese e italiano.

§ 16 Modifica dello Statuto e scioglimento

L’Assemblea dei delegati decide le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione con una maggioranza di ¾ dei voti presenti, che corrisponde anche alla maggioranza dei gruppi nazionali presenti. Il patrimonio attivo viene trasferito a un’organizzazione svizzera con obiettivi simili.

§ 17 Regolamento interno dell’Associazione

(1) L’Assemblea dei delegati adotta un regolamento interno dell’Associazione che non sia in contrasto con lo Statuto e che contenga le necessarie norme dettagliate per i singoli paragrafi dello Statuto. Il regolamento interno può essere modificato dall’Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio direttivo.

§ 18 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

(1) La presente versione dello Statuto rappresenta la quarta modifica dello Statuto adottato a Einsiedeln il 1° dicembre 1999 ed è già stata oggetto delle seguenti modifiche:

Prima modifica: Oppenheim, 5 luglio 2015
2° emendamento: Veitshöchheim, 25 agosto 2017
3° emendamento: San Michele all’Adige, 3 dicembre 2021
Quarto emendamento:

(2) La presente versione dello Statuto entra in vigore entro due settimane dalla relativa delibera dell’Assemblea generale.

(3) I gruppi regionali esistenti costituiranno gruppi nazionali giuridicamente indipendenti ai sensi del § 6 del presente Statuto. Dopo la presentazione e l’esame dei loro statuti da parte del Consiglio direttivo, i membri dei gruppi nazionali possono utilizzare anche i loghi dell’Associazione.